Art. 3.

      1. È istituito il comitato di gestione dell'Albo, composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette componenti, nominati dai rappresentanti legali delle associazioni e delle organizzazioni delle donne iscritte al medesimo Albo.
      2. Del comitato di gestione fa parte, in aggiunta ai componenti di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato.
      3. Il comitato di gestione è preposto ai seguenti compiti:

          a) valuta le domande di iscrizione all'Albo ai fini della loro accettazione;

          b) dispone, motivandola e comunicandola ai diretti interessati e a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo, la cancellazione dall'Albo stesso;

          c) valuta le richieste di finanziamento delle associazioni e delle organizzazioni avanzate ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge;

          d) definisce la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti di cui alla lettera c), in base a un apposito regolamento, il cui schema è presentato entro due mesi dall'insediamento del medesimo comitato, secondo le modalità previste dall'articolo 7, all'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni convocata per la sua approvazione.

      4. Il comitato di gestione resta in carica per un minimo di due e per un massimo di tre anni e non è rinnovabile.

 

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